25.11.2018 21:17

Sentenza Corte Costituzionale dichiara illegittimi tributi imposti in Calabria "indipendentemente dal beneficio"

Avevamo ragione noi. Arrivata la conferma della Corte Costituzionale con sentenza 188/2018 pubblicata in G.U. il 24/10/2018


Per anni la Regione Calabria, con una propria legge, ha consentito che migliaia di calabresi venissero tassati ingiustamente dai Consorzi di Bonifica in mancanza di benefici derivanti da opere o attività di bonifica. Cittadini vessati per anni con cartelle di pagamento e fermi amministrativi, usati come bancomat per tenere in vita enti consortili fallimentari. Proposte di legge di iniziative popolari da parte dei Comuni e di oltre 8000 calabresi hanno provato ad eliminare questa ingiustizia, ma sono state affossate e sostituite furbescamente per continuare a battere cassa e contrastare l’accoglimento dei ricorsi.

Un'indecenza ed una presa in giro senza fine, a danno dei cittadini. Da mesi abbiamo chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico per discutere delle nostre proposte alla Regione Calabria ma ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta.

Corte costituzionale
Sentenza 19 ottobre 2018, n. 188

 

Presidente: Lattanzi - Redattore: Amoroso

 

14.- In conclusione va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».

15.- L'accoglimento della questione di costituzionalità in riferimento all'art. 119 Cost. comporta l'assorbimento della censura, peraltro subordinata, di violazione dell'art. 23 Cost., parimenti sollevata dalla CTP rimettente.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».

 

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Contatti

Comitato per la modifica della L. R. 11/2003 in materia di bonifica